Il collocamento mirato obbligatorio? Ecco come farlo tramite una cooperativa sociale

collocamento mirato obbligatorio

Sai cos’è il collocamento mirato obbligatorio? E’ l’obbligo per le aziende con più di 15 dipendenti di inserire nel proprio organico persone con disabilità o fragilità, come prescrive la legge 68/99. Ma questo si può fare anche affidando una commessa di lavoro in misura equivalente ad una cooperativa sociale di tipo B. Vediamo come?

Perché fare il collocamento mirato obbligatorio tramite una cooperativa

Sono oltre 200 le aziende in Veneto che hanno scelto di affidarsi ad una cooperativa sociale di tipo B per realizzare il collocamento mirato obbligatorio.

Il motivo è intuibile: non sempre un’azienda è nelle condizioni di inserire nel proprio organico una persona con disabilità, offrendole un ruolo e mansioni coerenti con il suo profilo. In altre parole, l’obbligo di legge può diventare una forzatura, scontentando l’azienda, ma anche il lavoratore.

Lo consente l’articolo 14 del decreto legge 276 del 2003: un’impresa, anziché assumere direttamente un operatore, può affidare una commessa di lavoro in misura equivalente ad una cooperativa sociale di tipo B. La cooperativa deve avere come finalità l’inserimento lavorativo delle persone fragili.

Che tipo di servizi si possono affidare?

I servizi affidabili in outsourcing attraverso questa modalità spaziano in molti campi:

  • manutenzione e progettazione del verde
  • ristorazione
  • pulizie e sanificazioni civili e industriali
  • servizi di portierato
  • assemblaggio

E in generale i molti tipi di servizi offerti dalle cooperative sociali che operano nell’ambito degli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate.

Perché scegliere questa soluzione?

Il vantaggio di questa soluzione è che consente di assolvere in modo produttivo a quello che è spesso sentito solo come un obbligo di legge.

Affidando un servizio ad una cooperativa ci si affida a realtà già esperte nell’inserimento lavorativo, si acquisisce un servizio di qualità e si offre un impiego effettivo ad una persona con fragilità.

In questo modo l’azienda contribuisce anche al benessere e alla sicurezza della comunità in cui vive, favorendo il lavoro per le fasce più deboli.

Quali sono le percentuali da rispettare?

Le percentuali di copertura con queste modalità sono quelle previste dal decreto legge citato e dall’accordo quadro della Regione Veneto:

  • per datori di lavoro con un numero di dipendenti tra 15 e 35: 1 unità se il servizio competente, in sede di comitato tecnico, a seguito di motivata richiesta del datore di lavoro, riconosce le rilevanti difficoltà di inserimento lavorativo di disabili nel contesto lavorativo aziendale o la mancanza di disabili con profili professionali adeguati tra gli iscritti;
  • per datori di lavoro che occupano tra 36 e 50 dipendenti: al massimo 1 unità;
  • per datori di lavoro con oltre 50 dipendenti: 20% della quota d’obbligo, elevabile al 30% con il consenso del Comitato tecnico su motivata richiesta dell’azienda conferente nel caso di inserimento di persone con disabilità psichica, intellettiva o fisica con percentuale di invalidità superiore al 79% con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

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Siamo una cooperativa sociale. Da tempo ci occupiamo del mondo del lavoro, curando con passione gli aspetti legati all’inserimento delle persone più fragili. Anche con progetti dedicati alle persone con disabilità (come questo).

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